I diritti di brevetto
per invenzione industriale consistono nella
facoltà esclusiva di attuare l’invenzione
e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro
i limiti ed alle condizioni previsti da questo decreto.
Tale facoltà esclusiva si estende anche al commercio
del prodotto a cui l’invenzione
si riferisce, ma si esaurisce una volta che il prodotto
stesso sia stato messo in commercio dal titolare del
brevetto o con il suo consenso nel territorio dello
Stato.
Il brevetto per invenzione industriale,
la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette
da precedenti brevetti per invenzioni
industriali ancora in vigore, non può essere
attuato, né utilizzato, senza il consenso dei
titolari di questi ultimi. Un’invenzione
è considerata come implicante una attività
inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa
non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.
Un'invenzione è considerata
atta ad avere una applicazione industriale se il suo
oggetto può essere fabbricato o utilizzato in
qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.
Il diritto al brevetto spetta all’autore dell’invenzione
e ai suoi aventi causa, salvo quanto è disposto
nei successivi artt. 23, 24 e 26. |