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Le opere dell'ingegno trovano la loro tutela nel Diritto
d'Autore. In base all'art. 1 della Legge n° 633/194
successivamente modificato con il D.P.R. n° 460/19741
"Possono formare oggetto di diritto d'autore le opere
dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla
scienza, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative,
all'architettura, al teatro, alla cinematografia, alla
televisione, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione".
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In base a quanto disposto dalla
suddetta legge sono soggetti a tale tutela:
- le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche,
religiose;
- le opere e le composizioni musicali;
- le opere coreografiche;
- le opere della scultura, pittura ecc.;
- i disegni e le opere architettoniche;
- le opere cinematografiche;
- le opere fotografiche.
Mediante questo diritto l'autore, una volta depositata l'opera,
può rivendicarne la paternità, può pubblicarla
e utilizzarla economicamente rispettando sempre i limiti imposti
dalla legge.
In base al D.P.R. n° 518/1992 che ha recepito una Direttiva
CEE del 1991, oggi è possibile tutelare anche i software
che purtroppo non rientrano nelle categorie delle invenzioni
brevettabili. Con tale decreto inoltre è stato reso
operativo il Registro pubblico dei software che è gestito
dalla S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed Editori).
Registrando pertanto l'opera, viene resa pubblica l'esistenza
dei diritti derivanti dal programma e gli autori indicati
sono reputati gli autori delle opere loro attribuite. Grazie
a tale normativa, in Italia esiste ora un nuovo strumento
per combattere il dilagante fenomeno della pirateria.
NUOVA LEGGE n°248/2000
La legge n° 248 del 18/08/2000 "Nuove norme di tutela
del diritto d'autore" entrata in vigore il 19/09/2000,
introduce due sostanziali novità rispetto alla normativa
che era in vigore fino ad oggi (Legge n° 633 del 22/04/1941):
1) Nuove misure per contrastare la contraffazione delle opere
e la pirateria;
2) Nuove forme di utilizzo di opere tutelate dal diritto d'autore
quali la fotocopiatura dei testi e di altri supporti cartacei,
la diffusione delle immagini e opere dell'ingegno via satellite
o tramite trasmissioni via cavo.
La suddetta legge permette:
- sequestri e confische delle opere che possono essere eseguiti
più velocemente;
- garantisce a chi denuncia o fornisce informazioni (introduzione
del pentitismo)uno sconto sulla pena(che può arrivare
anche alla metà.
Per quanto riguarda le sanzioni, sono previste molte sanzioni
amministrative (trattandosi di reato economico) che colpiscono
anche l'attività economica di colui che commette il
reato (si può arrivare alla revoca della licenza commerciale)
ma anche pecuniarie a carico di colui che acquista l'opera
contraffatta. In questo caso è prevista una multa di
Lit. 300.000, il sequestro del materiale e la pubblicazione
del provvedimento su un quotidiano a diffusione nazionale
(Capo II art. 16).
Tale legge amplia il ruolo e i poteri della S.I.A.E.
A questa società vengono affidati la vigilanza sull'attività
di duplicazione, riproduzione delle opere e la successiva
vendita e il coordinamento con l'Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni per quanto riguarda la diffusione radiotelevisiva.
Viene inoltre disciplinato il Contrassegno apposto dalla S.I.A.E.
(BOLLINO SIAE) che diviene pertanto un segno distintivo dell'opera.
Tale bollino deve essere apposto sui CD audio, CD video, audiocassette,
videocassette, supporti contenenti programmi per elaboratori
e dovrà contenere elementi tali da permettere l'identificazione
dell'opera (titolo, autore, titolare, ecc.).
Infine, la legge disciplina anche la tutela delle opere fotocopiate.
D'ora in poi dovranno essere i centri copia a dover corrispondere
un compenso agli autori ed editori (nuovo art. 68) in base
ad accordi decisi con le categorie interessate.
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