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Le opere dell'ingegno trovano la loro tutela nel Diritto d'Autore. In base all'art. 1 della Legge n° 633/194 successivamente modificato con il D.P.R. n° 460/19741 "Possono formare oggetto di diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla scienza, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, alla cinematografia, alla televisione, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione".
 
In base a quanto disposto dalla suddetta legge sono soggetti a tale tutela:
- le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose;
- le opere e le composizioni musicali;
- le opere coreografiche;
- le opere della scultura, pittura ecc.;
- i disegni e le opere architettoniche;
- le opere cinematografiche;
- le opere fotografiche.
Mediante questo diritto l'autore, una volta depositata l'opera, può rivendicarne la paternità, può pubblicarla e utilizzarla economicamente rispettando sempre i limiti imposti dalla legge.
In base al D.P.R. n° 518/1992 che ha recepito una Direttiva CEE del 1991, oggi è possibile tutelare anche i software che purtroppo non rientrano nelle categorie delle invenzioni brevettabili. Con tale decreto inoltre è stato reso operativo il Registro pubblico dei software che è gestito dalla S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed Editori). Registrando pertanto l'opera, viene resa pubblica l'esistenza dei diritti derivanti dal programma e gli autori indicati sono reputati gli autori delle opere loro attribuite. Grazie a tale normativa, in Italia esiste ora un nuovo strumento per combattere il dilagante fenomeno della pirateria.

NUOVA LEGGE n°248/2000

La legge n° 248 del 18/08/2000 "Nuove norme di tutela del diritto d'autore" entrata in vigore il 19/09/2000, introduce due sostanziali novità rispetto alla normativa che era in vigore fino ad oggi (Legge n° 633 del 22/04/1941):
1) Nuove misure per contrastare la contraffazione delle opere e la pirateria;
2) Nuove forme di utilizzo di opere tutelate dal diritto d'autore quali la fotocopiatura dei testi e di altri supporti cartacei, la diffusione delle immagini e opere dell'ingegno via satellite o tramite trasmissioni via cavo.
La suddetta legge permette:
- sequestri e confische delle opere che possono essere eseguiti più velocemente;
- garantisce a chi denuncia o fornisce informazioni (introduzione del pentitismo)uno sconto sulla pena(che può arrivare anche alla metà.
Per quanto riguarda le sanzioni, sono previste molte sanzioni amministrative (trattandosi di reato economico) che colpiscono anche l'attività economica di colui che commette il reato (si può arrivare alla revoca della licenza commerciale) ma anche pecuniarie a carico di colui che acquista l'opera contraffatta. In questo caso è prevista una multa di Lit. 300.000, il sequestro del materiale e la pubblicazione del provvedimento su un quotidiano a diffusione nazionale (Capo II art. 16).
Tale legge amplia il ruolo e i poteri della S.I.A.E.
A questa società vengono affidati la vigilanza sull'attività di duplicazione, riproduzione delle opere e la successiva vendita e il coordinamento con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per quanto riguarda la diffusione radiotelevisiva.
Viene inoltre disciplinato il Contrassegno apposto dalla S.I.A.E. (BOLLINO SIAE) che diviene pertanto un segno distintivo dell'opera. Tale bollino deve essere apposto sui CD audio, CD video, audiocassette, videocassette, supporti contenenti programmi per elaboratori e dovrà contenere elementi tali da permettere l'identificazione dell'opera (titolo, autore, titolare, ecc.).
Infine, la legge disciplina anche la tutela delle opere fotocopiate. D'ora in poi dovranno essere i centri copia a dover corrispondere un compenso agli autori ed editori (nuovo art. 68) in base ad accordi decisi con le categorie interessate.

 
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