Le opere dell'ingegno
trovano la loro tutela nel Diritto d'Autore.
In base all'art. 1 della Legge n° 633/194 successivamente
modificato con il D.P.R. n° 460/19741 "Possono
formare oggetto di diritto d'autore
le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono
alla scienza, alla letteratura, alla musica, alle arti
figurative, all'architettura, al teatro, alla cinematografia,
alla televisione, qualunque ne sia il modo o la forma
di espressione".
Mediante questo diritto d'autore, una
volta depositata l'opera, può rivendicarne la
paternità, può pubblicarla e utilizzarla
economicamente rispettando sempre i limiti imposti dalla
legge. In base al D.P.R. n° 518/1992 che ha recepito
una Direttiva CEE del 1991, oggi è possibile
tutelare anche i software che purtroppo non rientrano
nelle categorie delle invenzioni brevettabili. Con tale
decreto inoltre è stato reso operativo il Registro
pubblico dei software che è gestito dalla S.I.A.E.
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