Il brevetto per essere valido,
deve avere i requisiti seguenti:
Novità : consiste nel fatto che l'invenzione
deve essere nuova e pertanto non compresa nello stato della
tecnica. Per stato della tecnica si intende l'insieme dei
documenti e dei brevetti già pubblicati in Italia e
all'Estero; in Italia tale requisito non viene accertato dall'Ufficio
Brevetti.
Industrialità : consiste nel fatto
che l'oggetto dell'invenzione debba poter essere fabbricato
o utilizzato in qualunque tipo di industria, anche in quella
agricola;
Originalità (attività inventiva):
consiste nel fatto che l'invenzione propone una soluzione
al problema che non sarebbe stata eseguita da una persona
esperta del ramo semplicemente sulle conoscenze precedenti. Ai
sensi di quello sopra detto, non sono considerate come invenzioni:
a) le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per lo svolgimento di attività
intellettuali, per gioco o per attività commerciali
e per programmi di e per elaboratori;
c) la presentazione di informazioni.
Ricordiamo che ci sono varie categorie di invenzioni: invenzioni
chimiche, invenzioni relative a farmaci, i Certificati Complementari
di Protezione, le invenzioni sulle biotecnologie e le Topografie
dei prodotti a semiconduttori.
Il titolare del brevetto può utilizzare direttamente
l'invenzione, venderla (cessione dei diritti) o darla in licenza.
.
Per depositare la domanda di brevetto all'estero,
sono presenti numerosi trattati e convenzioni.
I due più interessanti sono i seguenti:
- PCT (Patent Cooperation Treaty) è
un trattato sottoscritto a Washington nel 1970 che permette
di effettuare il deposito iniziale di un'unica domanda di
brevetto internazionale indicando i Paesi nei quali si è
intenzionati a richiedere la protezione. Attualmente i Paesi
aderenti a tale convenzione sono circa cento cinquanta.
- CBE (Convenzione sul Brevetto Europeo)
essa è stata sottoscritta a Monaco nel 1973 e riguarda
essenzialmente una procedura unificata di deposito, esame
e concessione dell’attestato di brevetto nei Paesi membri
della Convenzione. La Convenzione abilita qualsiasi persona
fisica e giuridica a depositare una domanda di brevetto europeo.
La domanda di brevetto conferisce, dopo la sua pubblicazione,
gli stessi diritti del brevetto rilasciato, o quanto meno
gli stessi diritti che in uno Stato contraente conferirebbe
la domanda nazionale pubblicata. Il deposito della domanda
di brevetto può essere fatto presso l’Ufficio
Europeo dei Brevetti a Monaco, o presso il dipartimento dell’Aja,
ovvero presso un’Agenzia distaccata di tale dipartimento,
presso U.I.B.M. o un Ufficio Brevetti di uno Stato Membro
della Convenzione.
E’ possibile rivendicare il diritto priorità,
in base alla Convenzione di Parigi sottoscritta nel 1883,
entro dodici mesi da quando si è presentata la domanda
in Italia. Se invece si tratta di un primo deposito, la domanda
di brevetto internazionale può costituire diritto di
priorità al momento del deposito di domande in altri
Paesi della Convenzione di Parigi per la stessa invenzione.
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