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Il brevetto per invenzione industriale è, secondo l’art. 12 del R. D. N. 1127 (Legge Brevetti) del 1939 e successivamente modificata in varie occasioni, il diritto che la legge attribuisce ad una persona o ad una organizzazione di sfruttare per un tempo definito i risultati relativi alla scoperta di una nuova invenzione. La durata del brevetto è temporanea (20 anni) ed è soggetta al pagamento di tasse annuali per il suo mantenimento in vigore. Trascorso questo periodo di tempo l'invenzione brevettata diventa di dominio pubblico, ovvero la collettività ne può godere liberamente; il brevetto non può essere prorogato e nemmeno rinnovato.
 
Il brevetto per essere valido, deve avere i requisiti seguenti:

Novità : consiste nel fatto che l'invenzione deve essere nuova e pertanto non compresa nello stato della tecnica. Per stato della tecnica si intende l'insieme dei documenti e dei brevetti già pubblicati in Italia e all'Estero; in Italia tale requisito non viene accertato dall'Ufficio Brevetti.

Industrialità : consiste nel fatto che l'oggetto dell'invenzione debba poter essere fabbricato o utilizzato in qualunque tipo di industria, anche in quella agricola;

Originalità (attività inventiva): consiste nel fatto che l'invenzione propone una soluzione al problema che non sarebbe stata eseguita da una persona esperta del ramo semplicemente sulle conoscenze precedenti.
Ai sensi di quello sopra detto, non sono considerate come invenzioni:
a) le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per lo svolgimento di attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e per programmi di e per elaboratori;
c) la presentazione di informazioni.

Ricordiamo che ci sono varie categorie di invenzioni: invenzioni chimiche, invenzioni relative a farmaci, i Certificati Complementari di Protezione, le invenzioni sulle biotecnologie e le Topografie dei prodotti a semiconduttori.
Il titolare del brevetto può utilizzare direttamente l'invenzione, venderla (cessione dei diritti) o darla in licenza. .
Per depositare la domanda di brevetto all'estero, sono presenti numerosi trattati e convenzioni.
I due più interessanti sono i seguenti:

- PCT (Patent Cooperation Treaty) è un trattato sottoscritto a Washington nel 1970 che permette di effettuare il deposito iniziale di un'unica domanda di brevetto internazionale indicando i Paesi nei quali si è intenzionati a richiedere la protezione. Attualmente i Paesi aderenti a tale convenzione sono circa cento cinquanta.
- CBE (Convenzione sul Brevetto Europeo) essa è stata sottoscritta a Monaco nel 1973 e riguarda essenzialmente una procedura unificata di deposito, esame e concessione dell’attestato di brevetto nei Paesi membri della Convenzione. La Convenzione abilita qualsiasi persona fisica e giuridica a depositare una domanda di brevetto europeo. La domanda di brevetto conferisce, dopo la sua pubblicazione, gli stessi diritti del brevetto rilasciato, o quanto meno gli stessi diritti che in uno Stato contraente conferirebbe la domanda nazionale pubblicata. Il deposito della domanda di brevetto può essere fatto presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti a Monaco, o presso il dipartimento dell’Aja, ovvero presso un’Agenzia distaccata di tale dipartimento, presso U.I.B.M. o un Ufficio Brevetti di uno Stato Membro della Convenzione.
E’ possibile rivendicare il diritto priorità, in base alla Convenzione di Parigi sottoscritta nel 1883, entro dodici mesi da quando si è presentata la domanda in Italia. Se invece si tratta di un primo deposito, la domanda di brevetto internazionale può costituire diritto di priorità al momento del deposito di domande in altri Paesi della Convenzione di Parigi per la stessa invenzione.

 
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