Per tutti questi motivi è
importante la registrazione di ogni logo, figura, dicitura o
parola che contraddistingue i Vostri prodotti o servizi. La
registrazione del Marchio permette al consumatore di identificare
immediatamente la provenienza dei prodotti o dei servizi. In
Italia è possibile registrare un Marchio in una delle
45 Classi previste della Classificazione Intenazionale.
I requisiti fondamentali del Marchio sono l'originalità
e la novità. L'originalità consiste nel fatto
che il Vostro marchio non dovrà costituire denominazioni
generiche del prodotto e non può nemmeno descrivere le
qualità del prodotto o servizio. Per quanto riguarda
il requisito della novità, il marchio non deve rappresentare
né segni o termini di uso generale; non deve essere simile
a un marchio utilizzato da terzi; non deve essere già
noto al consumatore ; non deve essere stato utilizzato precedentemente
da altre imprese o persone.In Italia il Marchio è tutelato
dal R.D. 21 giugno 1942 n° 939 e dalle successive modifiche.
L'Ente competente all'accettazione delle domande di registrazione
al rilascio degli attestati è l'U.I.B.M. (Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi) che concede i Marchi d'Impresa senza effettuare
preventivo esame sulla novità, che pertanto dovrà
essere accertato dal richiedente (previe
opportune ricerche), soprattutto se si è intenzionati
ad estendere il marchio all'Estero, dove ogni ufficio brevetti
statale effettua l'esame sulla novità. La durata del
marchio è stabilita a 10 anni ed è rinnovabile.
Per quanto riguarda il deposito all'Estero del marchio (operazione
da eseguire dopo il deposito italiano ed entro sei mesi per
rivendicare il diritto di priorità) sono previste tre
alternative:
CONVENZIONE DEL MARCHIO COMUNITARIO
Mediante questa convenzione è possibile depositare
un'unica domanda di registrazione di Marchio ottenendo la
protezione in tutti gli Stati aderenti Comunità Europea,
che dal 1° maggio 2004 è passata da 15 a 25 Stati
membri). L'organo internazionale competente al rilascio di
una domanda di Marchio Comunitario è l'U.A.M.I. (Ufficio
per l'armonizzazione nel mercato Interno) con sede ad Alicante
(Spagna).
Il marchio comunitario conferisce al titolare un diritto esclusivo,
in più il titolare ha il diritto di vietare a terzi
di usare in commercio:
- un segno identico o simile al marchio comunitario per prodotti
e servizi identici a quelli per cui è stato registrato;
- un segno identico o simile al marchio comunitario che possa
dare adito a un rischio di confusione per il pubblico;
L’unico inconveniente del suddetto marchio è
che prevede un iter complesso, in quanto prima di essere registrato
è sottoposto all’esame di merito. Per quanto
concerne il merito, ad esempio non sono registrabili i cosiddetti
marchi descrittivi, marchi contrari all’ordine pubblico
ed i marchi recettivi. Nel caso in cui il marchio non supera
l’esame di merito, esso viene rifiutato completamente
e la protezione della domanda viene persa, ma è possibile
trasformarlo in tanti marchi nazionali, ovviamente negli Stati
ove non sussistono problemi di conflitto.
CONVENZIONE SUL MARCHIO INTERNAZIONALE
Mediante questa convenzione, è possibile depositare
un'unica domanda di registrazione di Marchio designando gli
stati che interessano (previo pagamento di una tassa). Attualmente
aderiscono a tale convenzione 70 stati (situazione a 31/10/2001).
Aderiscono alla Convenzione (Arrangement e Accordo) molte
nazioni fra cui quasi tutti i paesi dell'Unione Europea, numerosi
paesi dell'Europa dell'est e degli altri continenti. L'organo
internazionale competente dl rilascio di una domanda di registrazione
di Marchio Internazionale è l'O.M.P.I. (l'Organizzazione
Mondiale della Proprietà Industriale) con sede a Ginevra
(Svizzera). Il Marchio Internazionale ha procedura molto collaudata
poiché è in vigore dal 1891 anno del primo accordo
a Madrid. Il Marchio Internazionale non è un Marchio
"unitario" ma una serie di Marchi "nazionali"
; ognuno è sottoposto alla disciplina giuridica di
ogni singolo paese.
In caso di rifiuto del marchio in uno stato si perderà
il diritto solo in quello stato e la procedura continuerà
per gli altri.
MARCHIO NAZIONALE IN UN SINGOLO PAESE
Questo tipo di deposito è adatto in quei paesi europei
ed extraeuropei che non aderiscono alle suddette convenzioni
quali ad esempio Brasile, U.S.A., Canada, Hong Kong, Nuova
Zelanda (non aderenti a nessuna delle due convenzioni) oppure
se si desidera effettuare il deposito solamente in un singolo
stato.
Un altro servizio fornito dal nostro studio è la sorveglianza
delle domande di registrazione dei Marchi e dei Marchi registrati
in Italia.
Poiché attualmente in Italia è possibile depositare
sia Marchi nazionali che convivono con Marchi Internazionali
estesi all'Italia e Marchi Comunitari, noi eseguiamo la sorveglianza
in tutti e tre i registri.
Tale servizio è molto importante poiché sorvegliando
un Marchio è possibile reagire prontamente a delle
eventuali violazioni di diritti.
Con la sorveglianza infatti, vengono segnalati tutti quei
Marchi che, depositati dopo la data di deposito di quello
sorvegliato, potrebbero entrare in conflitto con esso sia
per la stessa appartenenza ai prodotti o servizi, sia nella
similitudine di scrittura o pronuncia.
Il servizio è disponibile anche per i paesi Esteri.
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